Nullo il provvedimento di respingimento per mancata informativa sulla protezione internazionale

Il Tribunale di Palermo con ordinanza del 18.12.2018 ha annullato il provvedimento questorile con cui si decretava il respingimento differito nei confronti di un migrante giunto sulle coste di Lampedusa.

In particolare, osserva il Tribunale palermitano, non sono state rispettate le norme relative all’obbligo di informare il migrante circa il proprio diritto di formalizzare la domanda di protezione internazionale in Italia.
Secondo quanto previsto dalla Direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013  all’art. 8 : “Qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere esterne, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo. In tali centri di trattenimento e ai valichi di frontiera gli Stati membri garantiscono servizi di interpretazione nella misura necessaria per agevolare l’accesso alla procedura di asilo”.

Scarica l’ordinanza QUI

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