Protezione sussidiaria al ricorrente ghanese per il periodo trascorso in Libia

Il Tribunale di Palermo con ordinanza del 05.04.2019 ha riconosciuto la protezione sussidiaria ad un richiedente protezione internazionale ghanese in ragione del periodo trascorso  in Libia.

Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per la protezione sussidiaria di cui al Capo IV del D.Lgs. n. 251/07 rispetto non tanto al luogo di nascita del ricorrente, Ghana, ma quanto piuttosto alla Libia, Stato nel quale il ricorrente ha vissuto per circa un anno e mezzo svolgendo l’attività di muratore.

Il territorio di transito, la Libia appunto, ha determinato quel radicamento necessario ad integrare il presupposto di cui all’art.8 del D. Lgs.25/2008, per il quale la domanda di protezione internazionale debba essere esaminata alla luce di informazioni precise ed aggiornate sul Paese di origine dei richiedenti asilo “…e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati”.

Tale indicazione “ove occorra”, secondo il Tribunale, va intesa nel senso che il giudicante deve valutare la situazione dei paesi di transito laddove emerga che il richiedente vi abbia eletto il proprio centro di interessi affettivi, economici o lavorativi. Pertanto, la valutabilità della situazione dei Paesi di transito emerge quando in questi il richiedente si sia effettivamente “radicato”, vivendovi per un lasso di tempo apprezzabile e lavorandovi continuativamente, sì da potersi considerare integrato nella realtà del nuovo Paese.
(Cass., VI Sez. Pen., n°31929/2016; conf. Cass. civ. n. 28.61/2018).

Scarica l’ordinanza QUI

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