Discriminatorio il diniego dell’assegno di maternità fondato sulla mancanza del Permesso di Soggiorno CE

Con l’ordinanza del 04/12/19, il Tribunale di Agrigento ha accertato la natura discriminatoria del diniego della concessione dell’assegno di maternità da parte del Comune di residenza della ricorrente.

La Signora, di origini marocchine, chiedeva al proprio Comune l’erogazione dell’assegno di maternità di cui all’art. 74 D.lgs 151/2001.

Il Comune in questione, tuttavia, comunicava la reiezione della domanda perché la cittadina marocchina non risultava in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Sebbene, infatti, la normativa in esame preveda il possesso di un permesso di soggiorno CE per l’erogazione dell’assegno, occorre specificare che l’Italia ha parzialmente recepito la direttiva 2011/98/UE.

Sulla base di quest’ultima normativa europea, ed in particolare, in virtù dell’art. 3, par. 1 lett. c) e all’art. 12, par. 1 lett. e), i cittadini di paesi terzi ammessi in Italia a fini lavorativi beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini italiani anche per quanto concerne i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004 (tra i quali rientra la prestazione ex. art. 74 D.lgs 151/2001, riconducibile alle prestazioni familiari di cui all’art. 3 c.1 lett. j) reg. 883/04/CE).

Sebbene il nostro paese non abbia pienamente recepito il principio di pari trattamento tra cittadini comunitari e i cittadini di paesi terzi ammessi in Italia a fini lavorativi, richiedendo il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, lo stesso deve ritenersi pienamente operante nel nostro ordinamento in conformità del costante orientamento giurisprudenziale in materia di direttive sufficientemente dettagliate (c.d. self-executing). 

Pertanto, il Tribunale di Agrigento, accertata la natura discriminatoria del provvedimento con cui il Comune rigettava l’istanza della ricorrente poiché non titolare di Permesso di Soggiorno CE, dichiarava tenuto l’INPS all’erogazione dell’assegno e condannava il Comune al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente.

Per scaricare l’ordinanza clicca QUI

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