14 décembre 2018
Il Tribunale di Agrigento, come in precedenza aveva sancito il Tribunale di Milano con l’ordinanza del 8 luglio 2016, riconosce il risarcimento del danno patrimoniale subito da quattro cittadini stranieri che hanno richiesto di « accertare la discriminazione posta in essere dalle amministrazioni per aver determinato l’importo dovuto dai cittadini stranieri per la richiesta di rinnovo o di rilascio del permesso di soggiorno in misura sproporzionata rispetto a ciò che viene richiesto al cittadino italiano per documenti di analoga natura« .
Questa ordinanza si inserisce nel solco della questione aperta a settembre del 2015 in seguito alla pronuncia della Corte di Giustizia Europea, la quale aveva stabilito che la normativa italiana era in contrasto con il diritto dell’Unione Europea e il contributo richiesto dalla normativa italiana, tra gli 80 e i 200 euro, era “sproporzionato rispetto alla finalità perseguita dalla direttiva ed è atto a creare un ostacolo all’esercizio dei diritti conferiti da quest’ultima » e atto a creare un ostacolo all’esercizio dei diritti conferiti dalla direttiva 2003/109/UE; successivamente l’iniqua tassa prevista dal DM 6.10.2011 era stata annullata dal TAR del Lazio il 24 maggio 2016 e ripristinata, seppur con importi minori, con il decreto del Ministero delle Finanze, pubblicato sulla G.U. n. 131 del 8/06/2017, che determina i nuovi contributi per il rilascio/rinnovo permesso di soggiorno a carico dei cittadini extracomunitari.

Il Tribunale di Agrigento ha stabilito che in assenza di specifici elementi (spettava alla pubblica amministrazione provarli), e stante l’impossibilità di determinare in via giurisdizionale l’importo previsto per le tre tipologie di permessi di soggiorno « la domanda di restituzione va accolta con riferimento alla differenza tra l’importo previsto per il permesso di soggiorno elettronico, pari ad euro 27,50 (cfr. punti 9-13 della sentenza del 2.09.2015 della Corte di Giustizia) e quello versato dagli odierni ricorrenti« . Agli importi quantificati si aggiungono gli interessi maturati dalla data della domanda fino al pagamento.

L’ordinanza, attualmente, è stata impugnata dal Ministero ed è pendente in appello.
Ciò non di meno, essendo la stessa ordinanza provvisoriamente esecutiva è in corso la procedura per il recupero coattivo delle somme dovute.
Scarica l’ordinanza ICI
