Chi ha lasciato il proprio Paese perché vi rischia persecuzioni o danni gravi può chiedere protezione in Italia. La domanda viene esaminata dalla Commissione territoriale competente, che decide dopo aver ascoltato il richiedente; contro la decisione negativa è possibile rivolgersi al giudice.
Lo studio assiste i richiedenti nelle diverse fasi del procedimento: la preparazione dell’audizione, l’esame della decisione ricevuta, l’impugnazione davanti al tribunale e le questioni che sorgono durante l’attesa.
Le forme di protezione
- Status di rifugiato, per chi teme di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinione politica.
- Protezione sussidiaria, per chi, pur non rientrando nella definizione di rifugiato, correrebbe un rischio effettivo di danno grave in caso di rientro.
- Protezione speciale e altre forme previste dall’ordinamento, che tengono conto anche dei legami familiari e dell’integrazione maturata in Italia.
Quale forma sia applicabile dipende dalla storia personale e dalla situazione del Paese di provenienza: è una valutazione che si può fare solo sul caso concreto.
L’audizione davanti alla Commissione
È il momento centrale del procedimento. Il racconto viene verbalizzato e la decisione si fonda in larga parte su di esso: coerenza, precisione delle date e dei luoghi, e la documentazione che si riesce a produrre incidono sull’esito.
Prepararsi significa ricostruire con ordine la propria vicenda, raccogliere ciò che può darne riscontro — documenti, certificati, referti medici, atti giudiziari, corrispondenza — e sapere come si svolge il colloquio.
Se la domanda viene respinta
Contro la decisione negativa si può proporre ricorso al tribunale competente entro un termine che decorre dalla notifica. Quel termine è breve e non si riapre: chi riceve un diniego dovrebbe rivolgersi subito, portando con sé la decisione e la prova della data in cui l’ha ricevuta.
In alcune ipotesi previste dalla legge il ricorso non sospende automaticamente gli effetti del provvedimento: anche per questo è opportuno non attendere.
Che cosa preparare
- il modello C3 e la ricevuta della domanda, se disponibili;
- il permesso di soggiorno per richiesta asilo, anche scaduto;
- la decisione della Commissione, con la data di notifica;
- il verbale dell’audizione, se ne è stata consegnata copia;
- ogni documento che riguardi la vicenda personale, anche in lingua originale;
- certificazioni mediche, se vi sono condizioni di salute rilevanti.
La lingua non è un ostacolo
Si può scrivere allo studio nella propria lingua: i messaggi vengono tradotti nelle due direzioni. Va però chiarito che la traduzione automatica serve a rendere possibile il colloquio e non sostituisce la traduzione giurata, che resta necessaria per gli atti e i documenti destinati a un’autorità quando la legge la prescrive.
Il primo esame della situazione si può svolgere anche a distanza; il funzionamento è descritto nella guida dedicata.
Altre materie collegate
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Questa pagina ha finalità informative e descrive le materie di cui lo studio si occupa. Non sostituisce l’esame del caso concreto, che richiede la valutazione dei documenti e delle circostanze specifiche. Per una consulenza è possibile richiedere un appuntamento.
