Il ricongiungimento familiare consente allo straniero regolarmente soggiornante in Italia di far entrare e soggiornare con sé alcuni familiari. Il procedimento si apre con la richiesta del nulla osta allo Sportello Unico per l’immigrazione e prosegue con il visto d’ingresso rilasciato dalla rappresentanza diplomatica nel Paese di origine.
Lo studio assiste chi deve presentare la domanda, chi ha ricevuto un rifiuto e chi si trova bloccato in una delle fasi del procedimento.
Chi si può ricongiungere
La legge individua le categorie di familiari per i quali il ricongiungimento è ammesso — in linea generale il coniuge, i figli minori, i figli maggiorenni a carico che non possono provvedere a sé stessi per ragioni di salute, e i genitori a carico alle condizioni previste. Ciascuna categoria ha presupposti specifici che vanno verificati sul caso concreto.
I due requisiti su cui la domanda si gioca
- L’alloggio, che deve rispondere ai requisiti richiesti dalla normativa: serve la relativa certificazione, rilasciata dal Comune o dall’organo competente.
- Il reddito, che deve raggiungere la soglia prevista, calcolata tenendo conto del numero dei familiari da ricongiungere e, nei casi ammessi, dei redditi dei conviventi.
Gli importi e i parametri sono aggiornati periodicamente: la verifica va fatta sui valori vigenti al momento della domanda, non su quelli di anni precedenti.
I documenti che arrivano dall’estero
Gli atti che provano il rapporto familiare — nascita, matrimonio, stato di famiglia — provengono dal Paese di origine e devono essere tradotti e legalizzati secondo le regole applicabili a quel Paese, con l’intervento dell’autorità consolare quando previsto.
È il punto in cui il procedimento si blocca più spesso: documenti incompleti, traduzioni non conformi o legalizzazioni mancanti fanno perdere mesi. Conviene verificarli prima di avviare la pratica.
Se il nulla osta o il visto vengono rifiutati
Contro il diniego del nulla osta è possibile rivolgersi all’autorità giudiziaria entro il termine previsto, che decorre dalla notifica. Lo stesso vale per il rifiuto del visto opposto dalla rappresentanza diplomatica. Conservare il provvedimento e la data in cui è stato consegnato è la prima cosa da fare.
Che cosa preparare
- passaporto e permesso di soggiorno di chi presenta la domanda;
- la certificazione relativa all’alloggio, se già ottenuta;
- la documentazione del reddito (dichiarazione dei redditi, contratto di lavoro, buste paga);
- gli atti che provano il rapporto familiare, anche in lingua originale;
- la ricevuta della domanda già presentata, se ce n’è una in corso;
- l’eventuale provvedimento di rifiuto, con la data di notifica.
Come si svolge la consulenza
La verifica dei requisiti e il controllo dei documenti si possono fare anche a distanza, e si può scrivere allo studio nella propria lingua. Il funzionamento della richiesta di appuntamento è descritto nella guida dedicata.
Altre materie collegate
Permesso di soggiorno · Protezione internazionale · Cittadinanza italiana · Come funziona la consulenza a distanza
Questa pagina ha finalità informative e descrive le materie di cui lo studio si occupa. Non sostituisce l’esame del caso concreto, che richiede la valutazione dei documenti e delle circostanze specifiche. Per una consulenza è possibile richiedere un appuntamento.
